Art. 64 – IL PADRE SPIRITUALE
- 1. Alla guida spirituale della Confraternita sono posti:
- a) il Padre Spirituale;
- b) l’Animatore dei Novizi e degli Aspiranti.
Art. 65 – § 1. Il Padre Spirituale è il primo e principale animatore della vita liturgica, religiosa e di testimonianza di fede dei Confratelli. Egli rappresenta l’autorità ecclesiale ed è il segno della riconosciuta ecclesialità della Confraternita; di conseguenza, i Confratelli presteranno a Lui ossequio devoto e riverenza.
- 2. È nominato dal Vescovo diocesano, a norma del Can. 317 1 del Codice di Diritto Canonico.
Art. 66 – Sono compiti del Padre Spirituale:
- a) dirigere spiritualmente la Confraternita, secondo le direttive comuni del Vescovo diocesano;
- b) tenere gli incontri formativi dei Novizi e degli Aspiranti;
- c) svolgere il corso annuale di catechesi con un programma organico; d) dettare il pensiero religioso nelle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Direttivo;
- e) educare alla preghiera personale e comunitaria, esortare caldamente al compimento dei doveri religiosi e alla frequenza dei Sacramenti, promuovere la formazione al servizio liturgico;
- f) guidare i Confratelli alla testimonianza della carità nelle forme più adeguate ai tempi e alle circostanze;
- g) curare in modo del tutto speciale la formazione teologica e spirituale dei Confratelli promossi ai Ministeri istituiti e delle Consorelle promosse agli incarichi di cui al Can. 230 § 3 del Codice di Diritto Canonico.
Art. 67 – Come rappresentante dell’Autorità ecclesiastica, il Padre Spirituale ha il diritto e il dovere di:
- a) essere presente a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Direttivo;
- b) essere messo previamente a conoscenza degli argomenti specifici da trattare in Assemblea, in Consiglio e in Direttivo;
- c) sottoscrivere i verbali delle riunioni corrispondenti prima della loro trasmissione alla Curia Diocesana;
- d) esprimere il proprio parere vincolante per l’ammissione dei candidati alla Professione;
- e) mettere in esecuzione le pie volontà e i legati pii, come pure gli oneri di culto della Confraternita, in collaborazione con il Cassiere conforme all’art. 49 f).
Art. 68 – § 1. Fermo restando il disposto degli artt. 37 e 38 § 3 b e 54, il Padre Spirituale, nell’organizzazione di feste esterne, religiose e civili, in onore del/la Santo/a Titolare o per altre ricorrenze, dà il suo parere vincolante sulla conformità o non alle norme del Vescovo diocesano e della Conferenza Episcopale Pugliese dei programmi e del loro svolgimento.
- 2. Il Padre Spirituale, in caso di mancata modifica dei programmi secondo il parere dato o di inosservanza nel loro svolgimento, dovrà al più presto deferire alla Curia Diocesana la violazione avve. nota e i responsabili di essa.
Art. 69 – § l. Se la sede della Confraternita è in una Chiesa non parrocchiale, il Padre Spirituale vi potrà svolgere le funzioni relative agli oneri della Confraternita stessa, con orari non coincidenti con quelli della Parrocchia, nel cui territorio si trova detta Chiesa.
- 2. Se la sede della Confraternita è in una Chiesa parrocchiale:
- a) il Padre Spirituale, se è il Parroco, svolgerà anche le funzioni relative agli oneri della Confraternita, coordinandoli con quelli propri del ministero parrocchiale; in tal caso la Confraternita si addosserà le spese inerenti alle funzioni di propria spettanza;
- b) il Padre Spirituale, se non è il Parroco, vi potrà svolgere unicamente le funzioni relative agli oneri della Confraternita stessa, previa convenzione con il Parroco, approvata dal Vescovo diocesano.
- 3. La convenzione, di cui al precedente § 2 b), dovrà contenere tutto ciò che riguarda le funzioni relative agli oneri da svolgere nella Chiesa parrocchiale, i responsabili della loro preparazione ed esecuzione, le spese a carico della Confraternita e altre eventuali precisazioni, al fine che tutto si svolga nella massima concordia e con decoro.
Art. 70 – Il Padre Spirituale, Parroco o non, ha diritto a una gratifica annuale, adeguata e dignitosa, che sarà stabilita dal Consiglio d’intesa con il Vescovo diocesano.
Art. 71 – § l. L’Animatore dei Novizi e degli Aspiranti collabora col Padre Spirituale nella formazione religiosa e liturgica degli Aspiranti, dei Novizi e dei Confratelli. Deve eccellere per le sue virtù religiose e umane, per l’esemplarità della vita cristiana, per la fedeltà ai propri doveri familiari e professionali e per la dedizione alla Confraternita.
- 2. È eletto dal Consiglio, su indicazione del Padre Spirituale.
- 3. Il suo mandato può continuare oltre i tre anni, qualora il Padre Spirituale ne chieda espressamente conferma al Consiglio.
Art. 72 – § 1. È compito dell’Animatore dei Novizi e degli Aspiranti:
- a) accrescere in essi la devozione verso il/la Santo/a Patrono/a;
- b) favorirne la crescita spirituale;
- c) seguire personalmente ogni Novizio e Aspirante in incontri personali e negli incontri formativi;
- d) istruirli nelle norme dello Statuto e del Regolamento interno della Confraternita, perché possano conoscere bene i doveri e i diritti di futuro Confratello.
- 2. Organizza per tempo gli incontri formativi, tenuti dal Padre Spirituale, e si adopera perché ad essi siano presenti i Novizi e gli Aspiranti.