Art. 73 –
- 1. I beni temporali di proprietà della Confraternita, in quanto persona giuridica ecclesiastica pubblica, sono beni ecclesiastici e sono retti perciò dalle leggi della Chiesa, a norma dei cann. 1257 5 1 e seguenti del Codice di Diritto Canonico, e dal presente Statuto.
- 2. Norme particolareggiate in materia possono essere stabilite nel Regolamento interno di ciascuna Confraternita.
Art. 74 – Le entrate della Confraternita sono costituite da:
- a) redditi di beni mobili e immobili di proprietà della Confraternita; b) il contributo straordinario di cui all’art.19§1;
- c) la quota annuale dei Confratelli;
- d) offerte di enti pubblici o privati; e) atti inter vivos, donazioni e pie volontà, come pure atti mortis causa, legati o testamenti;
- f) riserve per eccedenza di bilancio;
- g) le libere offerte dei fedeli, destinate alla Confraternita.
Art. 75 – Spetta al Consiglio l’amministrazione dei beni temporali della Confraternita in quanto tale, nel rispetto delle competenze proprie del Priore e dei Cassieri, a norma del presente Statuto,
e fatto salvo il diritto di vigilanza del Vescovo diocesano e la sua facoltà d’intervenire in caso di negligenza, in forza dei cann. 1276§1 e 1279§1 del Codice di Diritto Canonico.
Art. 76 – L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 77 – Il Consiglio, nell’amministrazione dei beni:
- a) osserva le disposizioni canoniche e civili in materia;
- b) verifica, alle scadenze determinate dal Regolamento interno, lo stato patrimoniale della Confraternita con la relativa documentazione;
- c) approva i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, redatti dai Cassieri a norma dell’art. 49 h) e dell’art. 51d), apportandovi se del caso, le opportune modifiche;
- d) esamina i registri delle entrate e delle uscite.
Art. 78 –
- 1. Negli atti e contratti di amministrazione ordinaria, il Consiglio dà il suo parere al Priore, che procede a norma dell’art. 35 f).
- 2. Le norme per la stipula di ogni genere di contratti riguardanti la tomba sociale e la sistemazione dei loculi, sia in forma occasionale sia per una durata determinata, devono essere stabilite nel Regolamento interno della Confraternita, a cura del Consiglio; sono tassativamente proibiti i contratti di durata di oltre cinque anni.
- 3. Negli atti e contratti, che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria, l’Assemblea e il Consiglio devono dare il loro consenso vincolante al Priore, prima che questi ottenga la licenza scritta del Vescovo diocesano, a norma dell’art. 36 5 1.
- 4. Le medesime condizioni, di cui al $ 3, devono essere osservate nella alienazione dei beni della Confraternita, che costituiscono per legittima assegnazione il suo patrimonio stabile, come pure in qualunque altro affare, che ne intacchi il patrimonio peggiorandone la situazione.
Art. 79 – § 1. Per quanto indicato nell’art. 3 5 3 a), come per la fornitura degli arredi, dei paramenti e suppellettili sacre, la utilizzazione delle offerte votive e delle candele, la rimunerazione e l’assicurazione obbligatoria del personale dipendente, si dovrà stipulare una speciale convenzione tra gli interessati, diversa e distinta da quella di cui all’art. 69§3, nella quale saranno indicate competenze specifiche e oneri annessi.
- 2. Tale convenzione, previa consenso del Consiglio, dovrà essere esaminata e approvata dal Vescovo diocesano.
Art. 80 – Anche se qualsiasi incarico esercitato nella Confraternita viene espletato a titolo volontario e gratuito, salvo il disposto dell’art. 70, il Consiglio determinerà una quota adeguata per il rimborso delle spese vive, sostenute per conto della Confraternita.
Art. 81 – 1 bilanci, consuntivo e preventivo, come pure i registri dell’amministrazione del Direttivo, esaminati e approvati dal Consiglio, devono essere trasmessi ogni anno nel mese di ottobre al Vescovo diocesano, a cura del Priore, per la necessaria approvazione.
Art. 82 – § 1. Fermo restando il disposto dell’art. 53, il Consiglio, a nome della Confraternita, verrà incontro alle necessità del1’Arcidiocesi secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, in conformità al Can. 1263 del Codice di Diritto Canonico.
- 2. Non mancherà inoltre di sostenere iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, indette dal Vescovo diocesano in forza del Can. 1266 del Codice di Diritto Canonico, con propri contributi, rendendone debitamente conto ai Confratelli.
- 3. Si adeguerà infine alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Episcopale Pugliese per tutto ciò che riguarda il sostegno economico della Chiesa.