8 – NORME GENERALI

Art. 83 – § 1. La Confraternita svolge la sua azione di apo­stolato sotto la superiore direzione del Vescovo diocesana, secondo il disposto del Can. 315 del Codice di Diritto Canonico.

  • 2. Essa è soggetta pure alla vigilanza del Vescovo diocesano, al quale pertanto spetta aver cura che nelle Confraternite sia con­servata l’integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insi­nuino abusi nella disciplina ecclesiastica; a Lui perciò spetta il diritto e il dovere di visitare le Confraternite, a norma del Diritto e degli Statuti.
  • 3. Il Vescovo diocesano esercita le funzioni di vigilanza nor­malmente attraverso gli Uffici Curiali; pertanto tutte le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio devono essere preventivamente auto­rizzate dalla Curia, la quale designerà il suo Rappresentante che di norma è il Padre Spirituale.

Art. 84 – Spetta al Vescovo diocesano:

  1. a) l’interpretazione del presente Statuto;
  2. b) la revisione totale di esso e la successiva promulgazione;
  3. c) l’eventuale modifica o deroga di qualche articolo;
  4. d) il giudizio di conformità dei Regolamenti interni al presente Sta­tuto;
  5. e) la concessione di dispense da articoli disciplinari dello Statuto.

Art. 85 – § 1. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, il Vescovo diocesano ha la facoltà di designare, in forza del Can. 318 §1 del Diritto Canonico, un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita.

  • 2. Durante il periodo del Commissariamento, il Consiglio e qualsiasi altro organo di governo e di amministrazione restano sospesi.
  • 3. Il Vescovo diocesano può dare al Commissario facoltà di avvalersi dell’opera di un collaboratore e di un segretario.
  • 4. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di rimuovere il Priore per giusta causa e dopo aver ascoltato, per la validità del provvedi­mento, sia lo stesso Priore, sia il Consiglio, a norma del Can. 318 S 2 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 86–   § 1. Per gravi cause, debitamente comprovate, il Vescovo diocesano, in forza del Can. 320 34 2 e 3 del Codice di Diritto Canonico, ha la facoltà di sopprimere la Confraternita, dopo aver sentito, per la validità della soppressione, il Priore e il Consiglio.

  • 2. La destinazione dei beni della Confraternita soppressa, compresa la tomba sociale, viene regolata dal disposto del Can. 123 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 87 – Il Vescovo diocesano motu proprio può espellere un Confratello anche per cause non espresse in questo Statuto, specie nei casi di aperta e pertinace ribellione, per uno spirito di mancata comunione e di disobbedienza gerarchica, contagioso per gli altri Confratelli.

Art. 88 – La Confraternita non può stipulare appalti con im­prese di onoranze funebri né rinnovare i contratti già esistenti che, prima della loro scadenza naturale, saranno disdetti nei termini di legge a cura delle singole Confraternite.

Art. 89 – Per quanto non previsto nelle norme del presente Statuto e del Regolamento interno, valgono le disposizioni del Di­ritto Canonico.

Art. 90 – Il presente Statuto approvato e promulgato il 25 mano 1998, festa dell’Annunciazione del Signore, entra in vigore il 1″ novembre 1998, festa liturgica di Tutti i Santi, a norma del Can. 8 §2 del Codice di Diritto Canonico, e ha valore di legge per tutte le Confraternite dell’Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie che nella sua prima attuazione dovranno rinnovare gli organi statutari entro il 31 dicembre 1998.

Il rinnovo degli organi statutari in seguito avverrà entro il 31 dicembre di ogni triennio successivo.