2 – AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI CONFRATELLI

Art. 6 —- § 1. Possono diventare legittimamente membri della Confraternita i fedeli di ambo i sessi aventi uguali diritti e doveri che:

  1. a) siano maggiorenni, a norma del Can. 97 § 1 dei Codice di Di­ritto Canonico;
  2. b) abbiano ricevuto il sacramento della Confermazione;
  3. c) godano di buona reputazione per la loro testimonianza di vita cristiana nel compimento dei propri doveri religiosi;
  4. d) siano disposti a compiere esperienze di fede e di preghiera in forma comunitaria;
  5. e) accettino integralmente il presente Statuto e il Regolamento in­terno della Confraternita, di cui diventano membri.
  • 2. I minori dai 14 ai 18 anni di età possono aderire alla Con­fraternita come Aspiranti, purché abbiano ricevuto la Prima Comu­nione, la Confermazione o si preparino a riceverla, frequentino re­golarmente la catechesi parrocchiale e si impegnino a partecipare al­l’incontro formativo mensile nella sede stabilita.

Agli aspiranti si rilascia, un attestato quale segno di adesione. § 3. Al fine di mantenere le tradizioni locali, si concede la par­tecipazione alle Confraternite ai minori di anni 14, purché figli c/o nipoti di Confratelli c/o Consorelle già iscritti a pieno titolo. Essi prendono il nome di Probandi, non hanno alcun diritto, possono partecipare alle manifestazioni religiose esterne della Confraternita, senza alcun obbligo di versare la quota annuale.

Art. 7 – § 1. Chi ha la retta intenzione di entrare nella Con­fraternita deve presentare al Priore domanda scritta, recante le gene­ralità, l’indirizzo e la professione che svolge e controfirmata da al­meno un Confratello, corredata dai certificati di Battesimo e di Con­fermazione e dall’Attestato del proprio Parroco.

  • 2. Per gli Aspiranti e i Probandi é sufficiente presentare al Priore la domanda scritta e firmata da uno dei genitori.

Art. 8 — § l. Le domande di ammissione dei maggiorenni sa­ranno esaminate in una seduta del Consiglio, alla quale partecipa anche il Padre Spirituale, senza diritto di voto.

  • 2. Dopo opportuna discussione e udito il parere del Padre Spirituale, i Consiglieri si pronunceranno con voto segreto a norma del Can. 119 n. 2 del Codice di Diritto Canonico. Sarà ammesso chi avrà conseguito la maggioranza dei voti positivi.
  • 3. È compito del Priore informare per iscritto il candidato del risultato delle votazioni. Se questi è ammesso, dovrà compiere il Noviziato prima dell’accettazione definitiva.

Art, 9 – § 1. Il Noviziato dura un anno.

  • 2. Il Padre Spirituale curerà la formazione dei candidati nella catechesi, nella liturgia e nel servizio dell’apostolato e della carità, con incontri preferibilmente settimanali, e comunque non meno di tre volte al mese.

Art. 10 – § 1. Concluso il noviziato, il candidato è ammesso alla Professione nella Confraternita con le medesime modalità di cui all’art. 8 5§ 1 e 2.

  • 2. Non è ammesso alla Professione nella Confraternita chi non ha partecipato ad un terzo degli incontri formativi o anche chi abbia avuto parere negativo dal Padre Spirituale.

Art. 11 – La Professione definitiva del candidato al Sodalizio si svolge nella solenne celebrazione liturgica del/la Titolare della Con­fraternita, secondo il rito stabilito.

Art. 12 – § 1. Non possono essere validamente accettati né rimanere nella Confraternita coloro che:

  1. a) hanno abbandonato pubblicamente la fede cattolica o si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica o sono irretiti da una scomunica inflitta o dichiarata a norma del Can. 316 del Codice di Diritto Canonico;
  2. b) non rispettano o contrastano, pubblicamente o in maniera sub­dola, l’autorità ecclesiastica nella persona del Romano Pontefice, del Vescovo diocesano, secondo il Can. 1373 del Codice di Di­ritto Canonico, o anche del Padre Spirituale e degli altri legit­timi Pastori della Chiesa;
  3. e) vivono in situazione matrimoniale irregolare, quale matrimonio civile, divorzio, libera convivenza, adulterio notorio e altra si­tuazione consimile;
  4. d) sono coinvolti in fenomeni eversivi della società, o comunque per­seguiti per attività criminosa;
  5. e) sono impegnati in associazioni o partiti ispirati a ideologie incom­patibili con la dottrina cattolica;
  6. f) sono causa di discordia, divisione, liti all’interno della Confra­ternita;
  7. g) si rendono manchevoli agli obblighi nei confronti della Confra­ternita, in vista di un vantaggio proprio o dei propri parenti;
  8. h) non adempiono volutamente i doveri previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno della Confraternita.
  • 2. Nel Regolamento interno della Confraternita possono es­sere aggiunte altre cause di espulsione, che abbiano particolare gra­vità locale.

Art. 13 – § l. P consentita l’iscrizione ad una sola Confra­ternita.

  • 2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Sta­tuto sono iscritti a più di una Confraternita, per diritto acquisito mantengono le diverse iscrizioni, ma non possono mantenere più di una carica sociale e in una sola Cofraternita.
  • 3. Nel caso contrario sarà espulso dal Priore della Confra­ternita a cui il candidato si è iscritto più di recente.

Art- 14 – § 1. Nel caso che si verifichi una delle fattispecie, di cui agli articoli 12 e 13, il Priore, personalmente o mediante uno dei Consiglieri, si accerterà dei fatti attraverso una prudente indagine, dando la possibilità al Confratello di spiegare o giustificare la sua condotta.

  • 2. Se il fatto è certo, il Priore farà un’ammonizione scritta al Confratello, contenente l’esplicito invito allo stesso di cambiare condotta.
  • 3. Rimasta senza effetto l’ammonizione, il Priore convochi il Consiglio, esponga i fatti e dia le ragioni della minacciata espulsione, indicando contemporaneamente le spiegazioni addotte dal Confratello.
  • 4. Nella riunione consiliare sarà ascoltato e tenuto nel debito conto il parere del Padre Spirituale.
  • 5. Il Consiglio procederà alla votazione segreta. Se la mag­gioranza dei voti è per l’espulsione, il Priore la comunicherà con lettera al Confratello, con indicazione del suo diritto di ricorrere al Vescovo diocesano, in forza del Can. 316 S 2 del Codice di Diritto Canonico.
  • 6. il Vescovo diocesano ha la facoltà di sospendere l’attua­zione del provvedimento di espulsione e di chiedere al Consiglio il riesame del caso, secondo le norme che Egli riterrà opportune.

Art. 15 – § 1. Il Confratello che è stato espulso perde ogni diritto, spirituale e materiale, proprio della Confraternita, compresi gli eventuali diritti acquisiti.

  • 2. Egli non potrà rimanere né essere accettato validamente in un’altra Confraternita dell’Arcidiocesi.

Art. 16 – § 1.Il Confratello, per una giusta causa, può pre­sentare al Priore domanda di ritirarsi spontaneamente dalla Con­fraternita.

  • 2. Il Priore, preso atto della richiesta, la comunicherà al Con­siglio e al Padre Spirituale, nella prima seduta utile successiva.
  • 3. Gli effetti del ritiro dalla Confraternita sono gli stessi, di cui all’art. 15 5 1.