3 – DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI

Art. 17 – Ogni Confratello è tenuto all’osservanza del presente Statuto e del Regolamento interna della rispettiva Confraternita. Egli deve conservarne copia e richiederla in caso di smarrimento.

Art. 18 – § 1. Per la realizzazione dei fini della Confraternita ogni Confratello è tenuto ai seguenti doveri:

  1. a) frequentare l’incontro mensile di catechesi e, per quanto è possi­bile, gli altri incontri organizzati dalla Confraternita;
  2. b) offrire la testimonianza della propria vita cristiana;
  3. c) essere fedele alla partecipazione alla Santa Messa nelle dome­niche e nei giorni festivi, con la frequenza dei Sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucarestia;
  4. d) partecipare alla processione del Corpus Domini, alle altre pro­cessioni stabilite dal Regolamento interno e alle esequie dei Confratelli;
  5. e) visitare e soccorrere spiritualmente e materialmente, in caso di necessità, i Confratelli soli, anziani o malati;
  6. f) collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni del Padre Spirituale e del Consiglio.
  • 2. Ogni Confratello ha l’obbligo di indossare l’abito proprio della Confraternita in tutte le celebrazioni liturgiche, cui partecipa ufficialmente la Confraternita in quanto tale.
  • 3. È assolutamente vietata qualsiasi partecipazione dietro com­penso.

Art. 19 – § 1. Il Confratello, nell’atto dell’accettazione defi­nitiva, è tenuto a versare una quota d’iscrizione,

secondo i criteri sta­biliti nel Regolamento interno della Confraternita.

  • 2. Ogni Confratello è tenuto a versare un contributo annuale, uguale per tutti, stabilito dal Consiglio.
  • 3. È infacoltà di ognuno versare libere elargizioni per le fina­lità proprie della Confraternita.

Art. 20 – Il Confratello, validamente accolto e non legittima­mente dimesso, gode di diritti e privilegi della Confraternita, delle indulgenze e delle altre grazie spirituali ad essa concesse, secondo le disposizioni del Diritto Canonico, del presente Statuto e del Regola­mento interno di ogni singola Confraternita.

Art. 21 – § 1. Ogni Confratello ha diritto alle esequie e alle preghiere di suffragio, previste dal Regolamento interno.

  • 2. Sula Confraternita dispone della tomba sociale, ogni Con­fratello può accedere alla concessione del loculo secondo le modalità e per la durata stabilite dal Regolamento interno, in conformità con le leggi civili.
  • 3. Per ogni Confratello defunto verranno celebrate SS. Messe di suffragio, secondo le indicazioni del Regolamento interno.

Art. 22 – § 1. Ogni Confratello, legittimamente iscritto alla confraternita, gode della voce attiva e passiva.

  • 2. Il Confratello, che non ha versato la quota annuale, dopo tre mesi di mora dalla data di pagamento, è sospeso dalla voce attiva e passiva, fino a quando non regolarizzerà la sua posizione debitoria verso la Confraternita. Dopo tre arti di mora, il Confratello viene dichiarato, ipso iure, dimesso.