Art. 23 – §1. Gli Organi della Confraternita sono:
- a) l’Assemblea dei Confratelli;
- b) il Consiglio;
- c) il Direttivo;
- d) i Revisori dei Conti.
- 2. Le competenze e la composizione degli argani collegiali, di cui al §1, sono determinate nel presente Statuto e nei rispettivi Regolamenti interni delle Confraternite.
Art. 24 – L’ASSEMBLEA
- 1. L’Assemblea è il massimo organo decisionale della Confraternita.
- 2. Essa è costituita da tutti i Confratelli definitivamente accolti e non legittimamente dimessi.
Art. 25 – § 1. L’Assemblea degli iscritti è convocata dal Priore:
- a) una volta all’anno preferibilmente in occasione della festività del/la Titolare;
- b) ogni volta che egli lo riterrà necessario.
- 2. Per la validità della riunione dell’Assemblea si richiede in prima convocazione la presenza della maggioranza assoluta dei Confratelli, a norma del Can. 119 nn. 1 e 2 del Codice di Diritto Canonico; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di mezz’ora, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti, purché siano presenti anche la metà dei membri del Consiglio.
Art. 26 – Spetta all’Assemblea dei Confratelli:
- a) eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio, secondo le modalità fissate nel presente Statuto (cf. art. 27) e nel Regolamento interno, per quanto concerne il numero dei Consiglieri;
- b) dare il proprio parere circa la celebrazione di eventuali festività religiose non determinate nello Statuto o nel Regolamento interno;
- c) approvare l’acquisto o l’alienazione di beni immobili;
- d) essere informati annualmente sullo statuto e sull’andamento generale della Confraternita.
Art. 27 – IL CONSIGLIO
- 1. II Consiglio è l’organo deliberante della Confraternita, salvo le competenze proprie dell’Assemblea.
- 2. Il Consiglio è diversamente composto in base al numero dei membri di ciascuna Confraternita, da un minimo di tre fino ad un massimo di ventuno Confratelli. La determinazione del numero intermedio è indicata nel Regolamento interno, previa approvazione del Vescovo diocesano.
- 3. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per un secondo triennio consecutivamente, per favorire l’avvicendamento e la partecipazione.
- 4. Chi si assenta per 3 riunioni consecutive senza giustificazioni, decade automaticamente dalla carica di Consigliere.
- 5. Venendo meno, per qualsiasi motivo, uno di essi, gli subentra il primo dei non eletti.
- 6. Per la validità della riunione del Consiglio si richiede, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri; in seconda convocazione, a distanza di mezz’òra, è sufficiente la presenza della metà più uno dei Consiglieri.
Art. 28 -§S 1. Sono membri di diritto del Consiglio:
- a) il Priore eletto dal Consiglio;
- b) il Padre Spirituale, senza diritto di voto;
- c) i Consiglieri eletti dall’Assemblea;
- d) il Vice Priore;
- e) il Segretario;
- f) il Cassiere della Cassa Ordinaria;
- g) il Cassiere della Cassa Speciale (Cimiteriale), ove previsto.
- 2. II Segretario è presente a tutte le riunioni del Consiglio senza diritto di voto, a meno che non sia Consigliere.
Art. 29 – Spetta al Consiglio:
- 1. eleggere, a scrutinio segreto, nella seduta di insediamento:
- a) il Priore, il Vice Priore, il Segretario e il Cassiere della Casa Ordinaria e, inoltre, il Cassiere della Cassa Speciale, il Mastro e il Vice Mastro, se sono previsti nel Regolamento interno della Confraternita;
- b) i Revisori dei conti;
- c) due Confratelli di provata saggezza che collaborino con il Priore e con il P. Spirituale a dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Confratelli;
- d) l’Animatore dei Novizi e degli Aspiranti tra i membri della Confraternita.
- 2. a) decidere l’ammissione al Noviziato degli Aspiranti e l’accettazione definitiva dei candidati nella Confraternita;
- b) decidere i provvedimenti di espulsione dalla Confraternita, a norma degli articoli 12 e 13 del presente Statuto.
- 3. Approvare la relazione annuale del Priore.
- 4. Redigere, modificare, presentare ed approvare il Regolamento interno della Confraternita; da sottoporre all’approvazione del Vescovo diocesano.
Art. 30 – In ambito amministrativo, il Consiglio:
- a) opera in qualità di Consiglio per gli affari economici, in conformità al Can. 1280 del Codice di Diritto Canonico;
- b) fissa la quota del contributo annuale da parte del singolo Confratello, di cui all’art. 19 $ 1 e 2;
- c) approva i bilanci consuntivo e preventivo della Confraternita entro il mese di ottobre;
- d) dà l’autorizzazione al Priore per la stipula di atti e contratti di amministrazione ordinaria;
- e) dà il consenso al Priore per porre in essere atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria, tenuto presente l’art. 36 $4 1 e 2.
Art. 31 – Tutti i Consiglieri hanno il dovere di collaborare con il Priore per la buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita, consci della comunione tra di loro e impegnati nella ricerca del bene religioso e morale dei Confratelli.
Art. 32 – IL DIRETTIVO
- 1. Il Direttivo è eletto dal Consiglio. Membri del Direttivo della Confraternita sono:
- a) il Priore;
- b) il Padre Spirituale;
- c) il Vice Priore;
- d) il Cassiere della Cassa Ordinaria;
- e) il Segretario;
- f) il Cassiere della Cassa Speciale, ove previsto;
- g) il Mastro (figura facoltativa);
- h) il Vice Mastro (figura facoltativa).
- 2. I compiti del direttivo sono: mandare in esecuzione le delibere del Consiglio e svolgere l’ordinaria amministrazione; esaminare e sottoporre al Consiglio, per l’eventuale approvazione, la domanda d’iscrizione del candidato alla Confraternita.
Art. 33 – IL PRIORE
- 1. Il Priore è il Moderatore della Confraternita e la rappresenta legittimamente, in ambito ecclesiastico e civile.
- 2. Egli è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i suoi membri e viene confermato con lettera dal Vescovo diocesano, a norma del Can. 317 4 1 del codice di Diritto Canonico.
Ottenuta la conferma, il Priore entra immediatamente in carica e convoca il Consiglio per il suo insediamento.
Il verbale approvato dovrà essere diffuso nei locali della Confraternita, a cura del Segretario, per la durata di un mese dalla notizia di approvazione della Curia.
- 3. In caso di mancata conferma, il Consiglio procederà a nuova elezione.
Se il nuovo eletto non viene confermato, il Consiglio perde per quella volta il diritto di eleggere; la nomina spetterà allora al Vescovo diocesano.
Il Priore, per essere eletto, deve aver compiuto il trentesimo anno di età ed aver maturato cinque anni di anzianità nel sodalizio.
- 4. Il Priore dura in carica tre anni e può essere rieletto per il triennio successivo; può essere rieletta per un terzo triennio consecutivo solo eccezionalmente su proposta del Consiglio e necessita dell’apposita conferma scritta dell’Ordinario diocesano.
- 5. Non può essere validamente eletto Priore chi occupa compiti direttivi in partiti politici.
- 6. Tra il Priore e i Cassieri e tra il Priore e il Segretario non deve esserci parentela fino al quarto grado (cf. Can. 108 C.J.C.).
Art. 34 – I compiti del Priore sono, tra l’altro, i seguenti:
- a) mantiene i rapporti con il Vescovo diocesano c/o con l’Incaricato delle Confraternite, designato dallo stesso Vescovo diocesano;
- b) cura il perseguimento dei fini istituzionali della Confraternita e ne coordina le attività;
- c) riceve le domande di iscrizione alla Confraternita, le sottopone all’esame del Direttivo (art. 32 5 2) e del Consiglio e, della decisione presa da quest’ultimo, ne dà comunicazione agli interessati;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto o dal Regolamento interno, secondo le procedure stabilite;
- e) riunisce il Direttivo;
- f) convoca l’Assemblea e il Consiglio, previa autorizzazione della Curia Diocesana, e ne presiede le riunioni, fissandone l’Ordine del giorno;
- g) verifica il diritto dei Confratelli a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, in base all’elenco redatto dal Segretario;
- h) nomina gli Scrutatori delle votazioni;
- i) redige, con la collaborazione del Segretario e dei Cassieri, la relazione annuale sullo stato e sull’andamento generale della Confraternita;
- j) trasmette alla Curia Diocesana i Verbali in duplice copia delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Direttivo in vista della necessaria approvazione; le delibere hanno effetto esecutivo solo dopo l’approvazione della Curia;
- k) dirime, di concerto con il Padre Spirituale, eventuali controversie tra Confratelli, avvalendosi – ove occorra – della collaborazione di due Confratelli anziani;
1) convoca i Consiglieri neoeletti per l’elezione del Priore e del nuovo Direttivo ed invia alla Curia Diocesana il verbale della seduta per la relativa approvazione;
- m) presenta all’Assemblea dei Confratelli, in occasione della riunione annuale, la relazione e i bilanci già approvati.
Art. 35 – In ambito amministrativo, il Priore:
- a) presenta all’approvazione del Consiglio i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) se approvati dal Consiglio, entro il mese di ottobre sottopone i bilanci all’approvazione del Vescovo diocesano;
- c) fa affiggere i bilanci nei locali della Confraternita a cura dei Cassieri per la durata di un mese dalla notizia di approvazione della Curia Diocesana;
- d) sottoscrive ogni mandato di pagamento e di riscossione con firma congiunta a quella del Cassiere;
- e) é responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili, con la diligenza del buon padre di famiglia;
- f) procede alla stipula dei contratti previa deliberazione del Consiglio;
- g) convoca i Revisori dei conti.
Art. 36 – § 1. Per compiere validamente atti, che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria, il Priore, ottenuto il previo consenso dell’Assemblea e del Consiglio, deve richiedere la licenza scritta del Vescovo diocesano, a norma del Can. 1281 § 1 del Codice di Diritto Canonico.
- 2. Spetta al Vescovo diocesano, a norma del Can. 12815 2 del Codice di Diritto Canonico, stabilire l’entità degli atti di cui al paragrafo precedente.
- 3. Il Priore è responsabile in proprio di tutti gli atti compiuti senza la licenza del Vescovo diocesano, in conformità al Can. 1281 5 3 del Codice di Diritto Canonico.
Art. 37 – Nell’organizzare le feste esterne, religiose e civili, in onore del/la Santo/a Titolare o per altre ricorrenze, il Priore è il garante dell’osservanza delle norme canoniche e civili in materia, come pure delle norme particolari dell’Ordinario diocesano e della Conferenza Episcopale Pugliese.
Art. 38 – IL VICE PRIORE
- 1. Il Vice Priore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i suoi membri, subito dopo l’elezione del Priore, dura in carica tre anni e può essere rieletto solo nel triennio successivo.
In caso di morte o di impedimenti o di assenza del Priore, lo sostituisce fino a nuova elezione.
- 2. Egli risponde del suo operato al Priore e al Consiglio.
- 3. Sono compiti del Vice Priore, laddove non esistono il Mastro e il Vice Mastro:
- a) redigere l’inventario, aggiornarlo e custodire gli arredi sacri della Confraternita, i doni votivi e gli oggetti preziosi;
- b) curare il servizio liturgico e delle processioni.
Art. 39 – IL MASTRO
- 1. Egli collabora con il Priore, dal quale dipende direttamente. Sono compiti del Mastro:
- a) organizzare e dirigere le funzioni sacre e le processioni, assegnare i posti a ciascun Confratello secondo la carica, l’anzianità e l’attitudine;
- b) sovrintendere alla cura dei locali della Confraternita, della cappella cimiteriale e della chiesa, se quest’ultima non è affidata ad altro ente.
Art. 40 – IL VICE MASTRO
Egli collabora con il Priore, e con il Mastro dai quali dipende direttamente. Sono compiti del Vice Mastro:
- a) sostituire il Mastro in caso di assenza di quest’ultimo;
- b) conservare e custodire i sacri arredi, le divise, le suppellettili, la cera e qualunque altro oggetto della Confraternita;
- c) è responsabile di tutto quello che ha in custodia o in consegna; d) tenere aggiornato l’inventario.
Art. 41 – Il Mastro e il Vice Mastro partecipano alle riunioni del Direttivo ogni qualvolta il Priore riterrà di invitarli per argomenti inerenti ai loro compiti.
Art. 42 – IL SEGRETARIO
- 1. Il Segretario è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra gli iscritti alla Confraternita, su designazione del Priore e può essere rieletto.
L’elezione del Segretario esige la conferma del Vescovo diocesano. $ 2. Ottenuta la conferma, il Segretario inizia immediatamente il suo incarico.
- 3. Egli collabora con il Priore, dal quale dipende direttamente, partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, a meno che non sia Consigliere.
- 4. Tra il Segretario e il Priore non deve esserci alcun vincolo di parentela fino al quarto grado (cf. Can. 108 C.J.C.).
Art. 43 – § 1. Il Segretario della Confraternita ha funzione notarile, per cui la sua scrittura o firma fa pubblica fede circa la legittimità degli atti e la puntuale osservanza delle norme canoniche e civili.
- 2. Egli risponde in proprio delle eventuali inadempienze, per ciò che attiene la sua specifica competenza.
Art. 44 – Sono, tra l’altro, compiti del Segretario:
- a) verificare il numero legale per la validità delle riunioni mediante appello nominale degli aventi diritto;
- b) registrare le assenze dei Confratelli nelle riunioni o negli atti, cui hanno dovere di essere presenti;
- c) stendere i verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Direttivo;
- d) leggere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea o del Consiglio o del Direttivo il verbale delle relative riunioni;
- e) compilare e tenere aggiornato l’elenco dei Confratelli aventi diritto di voto, con voce attiva e passiva;
- f) curare e protocollare la corrispondenza ufficiale della Confraternita; g) conservare, tenere nel debito ordine e custodire accuratamente l’archivio della Confraternita.
Art. 45 – Il Segretario, inoltre deve avere e compilare debitamente:
- a) il registro dei Confratelli, nel quale dovrà annotare per ognuno i dati anagrafici, l’indirizzo, la professione che svolge, nonché il periodo di Noviziato, l’ammissione e la successiva Professione, le assenze con specificazione degli obblighi inadempiuti; vi annoterà anche eventuali provvedimenti disciplinari a carico;
- b) il registro delle adempienze della Confraternita, con lo scadenziario per l’assolvimento degli obblighi ad esse inerenti;
- c) il libretto personale di ogni Confratello, secondo le disposizioni del Regolamento interno della Confraternita; a lui compete consegnarlo personalmente al singolo Confratello, dopo che sarà stato firmato dal Priore e da lui controfirmato.
Art. 46 – A scadenze fisse, determinate nel Regolamento interno della Confraternita, Segretario e Cassieri verificano la contabilità generale e la situazione di cassa, rendendone edotto il Priore.
Art. 47 – Entro quindici giorni dall’approvazione delle delibere, il Segretario trasmette all’Ufficio competente della Curia Diocesana duplice copia degli atti, per i quali si richiede la successiva approvazione o la licenza espressa del Vescovo diocesano.
Art. 48 – I CASSIERI
- 1. I Cassieri sono eletti, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i suoi membri e durano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per il triennio successivo.
- 2. Essi collaborano con il Priore, dal quale dipendono direttamente.
- 3. Tra i Cassieri e tra il Cassiere e il Priore non deve esserci vincolo di consanguineità fino al IV grado di parentela. (Can. 108 del C.J.C.)
Art. 49 – Sono compiti del Cassiere della Cassa Ordinaria:
- a) provvedere alle riscossioni e ai pagamenti;
- b) registrare ogni operazione economica nel registro mastro, in ordine cronologico e con numero progressivo;
- c) custodire i registri contabili con la relativa documentazione;
- d) conservare i documenti attestanti la proprietà dei beni mobili ed immobili della Confraternita;
- e) provvedere alla puntuale esecuzione delle pie volontà e dei beni legati pii, e anche degli oneri per il culto, debitamente annotandoli sull’apposito registro;
- f) soddisfare, tramite il Padre Spirituale o altri sacerdoti agli obblighi della Confraternita relativi ai suffragi e alle Sante Messe da celebrare per i Confratelli defunti;
- g) tenere aggiornati i registri ocntabill nei quali segnerà la posizione finanziaria di ogni Confratello: tassa di iscrizione, annualità, contributi ed eventuali morosità;
- h) redigere i bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
- i) redigere l’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della Confraternita.
Art. 50 – § 1. Quanto all’adempimento dei commi e) ed f) dell’articolo precedente, il Cassiere avrà il registro apposito, su cui annotare gli oneri espletati e quelli ancora da realizzare, secondo le disposizioni date dal Vescovo diocesano al riguardo.
- 2. Tale registro sarà trasmesso alla Curia Diocesana per la necessaria vidimazione annuale; l’omissione di questo dovere sarà ritenuta una grave inadempienza.
- 3. Data l’impossibilità o la grave difficoltà di soddisfare agli oneri di cui sopra, il Cassiere d’intesa con il Padre Spirituale, dovrà rivolgersi al Vescovo diocesano e attenersi alle sue direttive.
- 4. Se dal Vescovo diocesano, dalla Santa Sede o da altra Autorità Ecclesiastica competente, furono concessi Rescritti rinnovabili a precise scadenze, il Cassiere avrà la massima cura di richiederne per tempo il rinnovo e farne conoscere la concessione al Consiglio.
Art. 51 – Sono compiti del Cassiere della Cassa Speciale:
- a) provvedere alle riscossioni delle concessioni dei loculi rilasciando le relative ricevute;
- b) avere cura del registro cassa annotando, in ordine cronologico, le riscossioni e le eventuali spese;
- c) conservare i documenti attestanti le concessioni, le riscossioni e le spese;
- d) redigere i bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
- e) compilare e tenere aggiornato il registro della tomba sociale, nel quale annoterà il nome del Confratello defunto, la data della morte, il numero del loculo assegnato, la data della sepoltura e dell’esumazione;
- f) verificare lo stato di conservazione della tomba sociale, laddove non è prevista la figura del Mastro.
Art. 52 – § 1. Le esazioni devono avvenire con bollettario a madre e figlia; la rispettiva ricevuta sarà sottoscritta dal Cassiere a cui compete, con la controfirma del Priore.
- 2. 1 mandati di pagamento, come i prelievi bancari o postali, o qualunque operazione finanziaria relativa a depositi o titoli, devono essere emessi a firma congiunta del Priore e del Cassiere cui compete.
- 3. Ogni spesa deve essere documentata da relativa ricevuta, firmata dal creditore.
Art. 53 – È compito del Cassiere della Cassa Ordinaria versare all’Ufficio Amministrativo Diocesano i contributi annuali, stabiliti dal Vescovo diocesano e dalla Conferenza Episcopale Pugliese entro il 31 ottobre, congiuntamente alla presentazione dei bilanci.
Art. 54 – Le norme per le esazioni e i pagamenti devono essere osservate anche nell’organizzazione di feste esterne, religiose e civili, in onore del/la Santo/a Titolare o per altre ricorrenze, in osservanza delle norme canoniche e civili in materia, come pure delle norme particolari della Conferenza Episcopale Pugliese.
Art. 55 – I REVISORI DEI CONTI
- 1. I Revisori dei conti, Confratelli di provata onestà, sono eletti, a scrutinio segreto dal Consiglio, in numero di tre tra i membri della Confraternita, con esclusione dei Consiglieri.
- 2. L’elezione esige la conferma del Vescovo diocesano.
- 3. Nell’espletamento del loro incarico essi procedono collegialmente a maggioranza di voti.
- 4. Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno di essi, il Priore procederà con urgenza a convocare il Consiglio per l’elezione del sostituto Revisore, che resterà in carica fino al termine del triennio iniziato dal precedente.
Art. 56 – Sono compiti dei Revisori dei conti:
- a) controllare i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, della Confraternita con eventuali indicazioni contrarie al riguardo, prima della discussione in Consiglio;
- b) verificare gli adempimenti finanziari e l’esecuzione delle pie volontà e dei legati pii.