4 – ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art. 23 –   §1. Gli Organi della Confraternita sono:

  1. a) l’Assemblea dei Confratelli;
  2. b) il Consiglio;
  3. c) il Direttivo;
  4. d) i Revisori dei Conti.
  • 2. Le competenze e la composizione degli argani collegiali, di cui al §1, sono determinate nel presente Statuto e nei rispettivi Regolamenti interni delle Confraternite.

Art. 24L’ASSEMBLEA

  • 1. L’Assemblea è il massimo organo decisionale della Con­fraternita.
  • 2. Essa è costituita da tutti i Confratelli definitivamente ac­colti e non legittimamente dimessi.

Art. 25 –   § 1. L’Assemblea degli iscritti è convocata dal Priore:

  1. a) una volta all’anno preferibilmente in occasione della festività del/la Titolare;
  2. b) ogni volta che egli lo riterrà necessario.
  • 2. Per la validità della riunione dell’Assemblea si richiede in prima convocazione la presenza della maggioranza assoluta dei Con­fratelli, a norma del Can. 119 nn. 1 e 2 del Codice di Diritto Cano­nico; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di mez­z’ora, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti, purché siano presenti anche la metà dei membri del Consiglio.

Art. 26 – Spetta all’Assemblea dei Confratelli:

  1. a) eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio, secondo le modalità fissate nel presente Statuto (cf. art. 27) e nel Regola­mento interno, per quanto concerne il numero dei Consiglieri;
  2. b) dare il proprio parere circa la celebrazione di eventuali festività religiose non determinate nello Statuto o nel Regolamento interno;
  3. c) approvare l’acquisto o l’alienazione di beni immobili;
  4. d) essere informati annualmente sullo statuto e sull’andamento ge­nerale della Confraternita.

Art. 27IL CONSIGLIO

  • 1. II Consiglio è l’organo deliberante della Confraternita, salvo le competenze proprie dell’Assemblea.
  • 2. Il Consiglio è diversamente composto in base al numero dei membri di ciascuna Confraternita, da un minimo di tre fino ad un massimo di ventuno Confratelli. La determinazione del numero intermedio è indicata nel Rego­lamento interno, previa approvazione del Vescovo diocesano.
  • 3. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rie­letti solo per un secondo triennio consecutivamente, per favorire l’av­vicendamento e la partecipazione.
  • 4. Chi si assenta per 3 riunioni consecutive senza giustifica­zioni, decade automaticamente dalla carica di Consigliere.
  • 5. Venendo meno, per qualsiasi motivo, uno di essi, gli su­bentra il primo dei non eletti.
  • 6. Per la validità della riunione del Consiglio si richiede, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei Con­siglieri; in seconda convocazione, a distanza di mezz’òra, è sufficiente la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Art. 28 -§S 1. Sono membri di diritto del Consiglio:

  1. a) il Priore eletto dal Consiglio;
  2. b) il Padre Spirituale, senza diritto di voto;
  3. c) i Consiglieri eletti dall’Assemblea;
  4. d) il Vice Priore;
  5. e) il Segretario;
  6. f) il Cassiere della Cassa Ordinaria;
  7. g) il Cassiere della Cassa Speciale (Cimiteriale), ove previsto.
  • 2. II Segretario è presente a tutte le riunioni del Consiglio senza diritto di voto, a meno che non sia Consigliere.

Art. 29 – Spetta al Consiglio:

  • 1. eleggere, a scrutinio segreto, nella seduta di insediamento:
  1. a) il Priore, il Vice Priore, il Segretario e il Cassiere della Casa Ordi­naria e, inoltre, il Cassiere della Cassa Speciale, il Mastro e il Vice Mastro, se sono previsti nel Regolamento interno della Confraternita;
  2. b) i Revisori dei conti;
  3. c) due Confratelli di provata saggezza che collaborino con il Priore e con il P. Spirituale a dirimere eventuali controversie che doves­sero sorgere tra Confratelli;
  4. d) l’Animatore dei Novizi e degli Aspiranti tra i membri della Con­fraternita.
  • 2. a) decidere l’ammissione al Noviziato degli Aspiranti e l’ac­cettazione definitiva dei candidati nella Confraternita;
  1. b) decidere i provvedimenti di espulsione dalla Confraternita, a nor­ma degli articoli 12 e 13 del presente Statuto.
  • 3. Approvare la relazione annuale del Priore.
  • 4. Redigere, modificare, presentare ed approvare il Regola­mento interno della Confraternita; da sottoporre all’approvazione del Vescovo diocesano.

Art. 30 – In ambito amministrativo, il Consiglio:

  1. a) opera in qualità di Consiglio per gli affari economici, in confor­mità al Can. 1280 del Codice di Diritto Canonico;
  2. b) fissa la quota del contributo annuale da parte del singolo Confra­tello, di cui all’art. 19 $ 1 e 2;
  3. c) approva i bilanci consuntivo e preventivo della Confraternita en­tro il mese di ottobre;
  4. d) dà l’autorizzazione al Priore per la stipula di atti e contratti di amministrazione ordinaria;
  5. e) dà il consenso al Priore per porre in essere atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria, tenuto pre­sente l’art. 36 $4 1 e 2.

Art. 31 – Tutti i Consiglieri hanno il dovere di collaborare con il Priore per la buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita, consci della comunione tra di loro e impegnati nella ricerca del bene religioso e morale dei Confratelli.

Art. 32IL DIRETTIVO

  • 1. Il Direttivo è eletto dal Consiglio. Membri del Direttivo della Confraternita sono:
  1. a) il Priore;
  2. b) il Padre Spirituale;
  3. c) il Vice Priore;
  4. d) il Cassiere della Cassa Ordinaria;
  5. e) il Segretario;
  6. f) il Cassiere della Cassa Speciale, ove previsto;
  7. g) il Mastro (figura facoltativa);
  8. h) il Vice Mastro (figura facoltativa).
  • 2. I compiti del direttivo sono: mandare in esecuzione le de­libere del Consiglio e svolgere l’ordinaria amministrazione; esaminare e sottoporre al Consiglio, per l’eventuale approvazione, la domanda d’iscrizione del candidato alla Confraternita.

Art. 33 IL PRIORE

  • 1. Il Priore è il Moderatore della Confraternita e la rappre­senta legittimamente, in ambito ecclesiastico e civile.
  • 2. Egli è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i suoi membri e viene confermato con lettera dal Vescovo diocesano, a norma del Can. 317 4 1 del codice di Diritto Canonico.

Ottenuta la conferma, il Priore entra immediatamente in carica e convoca il Consiglio per il suo insediamento.

Il verbale approvato dovrà essere diffuso nei locali della Con­fraternita, a cura del Segretario, per la durata di un mese dalla no­tizia di approvazione della Curia.

  • 3. In caso di mancata conferma, il Consiglio procederà a nuova elezione.

Se il nuovo eletto non viene confermato, il Consiglio perde per quella volta il diritto di eleggere; la nomina spetterà allora al Vescovo diocesano.

Il Priore, per essere eletto, deve aver compiuto il trentesimo anno di età ed aver maturato cinque anni di anzianità nel sodalizio.

  • 4. Il Priore dura in carica tre anni e può essere rieletto per il triennio successivo; può essere rieletta per un terzo triennio con­secutivo solo eccezionalmente su proposta del Consiglio e necessita dell’apposita conferma scritta dell’Ordinario diocesano.
  • 5. Non può essere validamente eletto Priore chi occupa com­piti direttivi in partiti politici.
  • 6. Tra il Priore e i Cassieri e tra il Priore e il Segretario non deve esserci parentela fino al quarto grado (cf. Can. 108 C.J.C.).

Art. 34 – I compiti del Priore sono, tra l’altro, i seguenti:

  1. a) mantiene i rapporti con il Vescovo diocesano c/o con l’Incaricato delle Confraternite, designato dallo stesso Vescovo diocesano;
  2. b) cura il perseguimento dei fini istituzionali della Confraternita e ne coordina le attività;
  3. c) riceve le domande di iscrizione alla Confraternita, le sottopone all’esame del Direttivo (art. 32 5 2) e del Consiglio e, della de­cisione presa da quest’ultimo, ne dà comunicazione agli interessati;
  4. d) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto o dal Regolamento interno, secondo le procedure stabilite;
  5. e) riunisce il Direttivo;
  6. f) convoca l’Assemblea e il Consiglio, previa autorizzazione della Curia Diocesana, e ne presiede le riunioni, fissandone l’Ordine del giorno;
  7. g) verifica il diritto dei Confratelli a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, in base all’elenco redatto dal Segretario;
  8. h) nomina gli Scrutatori delle votazioni;
  9. i) redige, con la collaborazione del Segretario e dei Cassieri, la rela­zione annuale sullo stato e sull’andamento generale della Con­fraternita;
  10. j) trasmette alla Curia Diocesana i Verbali in duplice copia delle riu­nioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Direttivo in vista della necessaria approvazione; le delibere hanno effetto esecutivo solo dopo l’approvazione della Curia;
  11. k) dirime, di concerto con il Padre Spirituale, eventuali controversie tra Confratelli, avvalendosi – ove occorra – della collaborazione di due Confratelli anziani;

1) convoca i Consiglieri neoeletti per l’elezione del Priore e del nuovo Direttivo ed invia alla Curia Diocesana il verbale della seduta per la relativa approvazione;

  1. m) presenta all’Assemblea dei Confratelli, in occasione della riunione annuale, la relazione e i bilanci già approvati.

Art. 35 – In ambito amministrativo, il Priore:

  1. a) presenta all’approvazione del Consiglio i bilanci consuntivo e pre­ventivo;
  2. b) se approvati dal Consiglio, entro il mese di ottobre sottopone i bilanci all’approvazione del Vescovo diocesano;
  3. c) fa affiggere i bilanci nei locali della Confraternita a cura dei Cas­sieri per la durata di un mese dalla notizia di approvazione della Curia Diocesana;
  4. d) sottoscrive ogni mandato di pagamento e di riscossione con firma congiunta a quella del Cassiere;
  5. e) é responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e im­mobili, con la diligenza del buon padre di famiglia;
  6. f) procede alla stipula dei contratti previa deliberazione del Consiglio;
  7. g) convoca i Revisori dei conti.

Art. 36 – § 1. Per compiere validamente atti, che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria, il Priore, ottenuto il previo consenso dell’Assemblea e del Consiglio, deve richiedere la licenza scritta del Vescovo diocesano, a norma del Can. 1281 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

  • 2. Spetta al Vescovo diocesano, a norma del Can. 12815 2 del Codice di Diritto Canonico, stabilire l’entità degli atti di cui al para­grafo precedente.
  • 3. Il Priore è responsabile in proprio di tutti gli atti compiuti senza la licenza del Vescovo diocesano, in conformità al Can. 1281 5 3 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 37 – Nell’organizzare le feste esterne, religiose e civili, in onore del/la Santo/a Titolare o per altre ricorrenze, il Priore è il garante dell’osservanza delle norme canoniche e civili in materia, come pure delle norme particolari dell’Ordinario diocesano e della Confe­renza Episcopale Pugliese.

Art. 38 IL VICE PRIORE

  • 1. Il Vice Priore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i suoi membri, subito dopo l’elezione del Priore, dura in carica tre anni e può essere rieletto solo nel triennio successivo.

In caso di morte o di impedimenti o di assenza del Priore, lo sostituisce fino a nuova elezione.

  • 2. Egli risponde del suo operato al Priore e al Consiglio.
  • 3. Sono compiti del Vice Priore, laddove non esistono il Mastro e il Vice Mastro:
  1. a) redigere l’inventario, aggiornarlo e custodire gli arredi sacri della Confraternita, i doni votivi e gli oggetti preziosi;
  2. b) curare il servizio liturgico e delle processioni.

Art. 39IL MASTRO

  • 1. Egli collabora con il Priore, dal quale dipende direttamente. Sono compiti del Mastro:
  1. a) organizzare e dirigere le funzioni sacre e le processioni, assegnare i posti a ciascun Confratello secondo la carica, l’anzianità e l’at­titudine;
  2. b) sovrintendere alla cura dei locali della Confraternita, della cappella cimiteriale e della chiesa, se quest’ultima non è affidata ad altro ente.

Art. 40 IL VICE MASTRO

Egli collabora con il Priore, e con il Mastro dai quali dipende direttamente. Sono compiti del Vice Mastro:

  1. a) sostituire il Mastro in caso di assenza di quest’ultimo;
  2. b) conservare e custodire i sacri arredi, le divise, le suppellettili, la cera e qualunque altro oggetto della Confraternita;
  3. c) è responsabile di tutto quello che ha in custodia o in consegna; d) tenere aggiornato l’inventario.

Art. 41 – Il Mastro e il Vice Mastro partecipano alle riunioni del Direttivo ogni qualvolta il Priore riterrà di invitarli per argo­menti inerenti ai loro compiti.

Art. 42 IL SEGRETARIO

  • 1. Il Segretario è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra gli iscritti alla Confraternita, su designazione del Priore e può essere rieletto.

L’elezione del Segretario esige la conferma del Vescovo diocesano. $ 2. Ottenuta la conferma, il Segretario inizia immediatamente il suo incarico.

  • 3. Egli collabora con il Priore, dal quale dipende direttamente, partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, a meno che non sia Consigliere.
  • 4. Tra il Segretario e il Priore non deve esserci alcun vincolo di parentela fino al quarto grado (cf. Can. 108 C.J.C.).

Art. 43 – § 1. Il Segretario della Confraternita ha funzione notarile, per cui la sua scrittura o firma fa pubblica  fede circa la legittimità degli atti e la puntuale osservanza delle norme canoniche e civili.

  • 2. Egli risponde in proprio delle eventuali inadempienze, per ciò che attiene la sua specifica competenza.

Art. 44 – Sono, tra l’altro, compiti del Segretario:

  1. a) verificare il numero legale per la validità delle riunioni mediante appello nominale degli aventi diritto;
  2. b) registrare le assenze dei Confratelli nelle riunioni o negli atti, cui hanno dovere di essere presenti;
  3. c) stendere i verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Direttivo;
  4. d) leggere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea o del Con­siglio o del Direttivo il verbale delle relative riunioni;
  5. e) compilare e tenere aggiornato l’elenco dei Confratelli aventi di­ritto di voto, con voce attiva e passiva;
  6. f) curare e protocollare la corrispondenza ufficiale della Confraternita; g) conservare, tenere nel debito ordine e custodire accuratamente l’archivio della Confraternita.

Art. 45 – Il Segretario, inoltre deve avere e compilare debi­tamente:

  1. a) il registro dei Confratelli, nel quale dovrà annotare per ognuno i dati anagrafici, l’indirizzo, la professione che svolge, nonché il periodo di Noviziato, l’ammissione e la successiva Professione, le assenze con specificazione degli obblighi inadempiuti; vi an­noterà anche eventuali provvedimenti disciplinari a carico;
  2. b) il registro delle adempienze della Confraternita, con lo scaden­ziario per l’assolvimento degli obblighi ad esse inerenti;
  3. c) il libretto personale di ogni Confratello, secondo le disposizioni del Regolamento interno della Confraternita; a lui compete con­segnarlo personalmente al singolo Confratello, dopo che sarà stato firmato dal Priore e da lui controfirmato.

Art. 46 – A scadenze fisse, determinate nel Regolamento in­terno della Confraternita, Segretario e Cassieri verificano la conta­bilità generale e la situazione di cassa, rendendone edotto il Priore.

Art. 47 – Entro quindici giorni dall’approvazione delle deli­bere, il Segretario trasmette all’Ufficio competente della Curia Dioce­sana duplice copia degli atti, per i quali si richiede la successiva ap­provazione o la licenza espressa del Vescovo diocesano.

Art. 48I CASSIERI

  • 1. I Cassieri sono eletti, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i suoi membri e durano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per il triennio successivo.
  • 2. Essi collaborano con il Priore, dal quale dipendono diret­tamente.
  • 3. Tra i Cassieri e tra il Cassiere e il Priore non deve esserci vincolo di consanguineità fino al IV grado di parentela. (Can. 108 del C.J.C.)

Art. 49 – Sono compiti del Cassiere della Cassa Ordinaria:

  1. a) provvedere alle riscossioni e ai pagamenti;
  2. b) registrare ogni operazione economica nel registro mastro, in or­dine cronologico e con numero progressivo;
  3. c) custodire i registri contabili con la relativa documentazione;
  4. d) conservare i documenti attestanti la proprietà dei beni mobili ed immobili della Confraternita;
  5. e) provvedere alla puntuale esecuzione delle pie volontà e dei beni legati pii, e anche degli oneri per il culto, debitamente annotan­doli sull’apposito registro;
  6. f) soddisfare, tramite il Padre Spirituale o altri sacerdoti agli ob­blighi della Confraternita relativi ai suffragi e alle Sante Messe da celebrare per i Confratelli defunti;
  7. g) tenere aggiornati i registri ocntabill nei quali segnerà la posizione finanziaria di ogni Confratello: tassa di iscrizione, annualità, con­tributi ed eventuali morosità;
  8. h) redigere i bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
  9. i) redigere l’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della Confraternita.

Art. 50 – § 1. Quanto all’adempimento dei commi e) ed f) dell’articolo precedente, il Cassiere avrà il registro apposito, su cui annotare gli oneri espletati e quelli ancora da realizzare, secondo le disposizioni date dal Vescovo diocesano al riguardo.

  • 2. Tale registro sarà trasmesso alla Curia Diocesana per la necessaria vidimazione annuale; l’omissione di questo dovere sarà ritenuta una grave inadempienza.
  • 3. Data l’impossibilità o la grave difficoltà di soddisfare agli oneri di cui sopra, il Cassiere d’intesa con il Padre Spirituale, dovrà rivolgersi al Vescovo diocesano e attenersi alle sue direttive.
  • 4. Se dal Vescovo diocesano, dalla Santa Sede o da altra Au­torità Ecclesiastica competente, furono concessi Rescritti rinnovabili a precise scadenze, il Cassiere avrà la massima cura di richiederne per tempo il rinnovo e farne conoscere la concessione al Consiglio.

Art. 51 – Sono compiti del Cassiere della Cassa Speciale:

  1. a) provvedere alle riscossioni delle concessioni dei loculi rilasciando le relative ricevute;
  2. b) avere cura del registro cassa annotando, in ordine cronologico, le riscossioni e le eventuali spese;
  3. c) conservare i documenti attestanti le concessioni, le riscossioni e le spese;
  4. d) redigere i bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
  5. e) compilare e tenere aggiornato il registro della tomba sociale, nel quale annoterà il nome del Confratello defunto, la data della morte, il numero del loculo assegnato, la data della sepoltura e dell’esumazione;
  6. f) verificare lo stato di conservazione della tomba sociale, laddove non è prevista la figura del Mastro.

Art. 52 – § 1. Le esazioni devono avvenire con bollettario a madre e figlia; la rispettiva ricevuta sarà sottoscritta dal Cassiere a cui compete, con la controfirma del Priore.

  • 2. 1 mandati di pagamento, come i prelievi bancari o postali, o qualunque operazione finanziaria relativa a depositi o titoli, devono essere emessi a firma congiunta del Priore e del Cassiere cui compete.
  • 3. Ogni spesa deve essere documentata da relativa ricevuta, firmata dal creditore.

Art. 53 – È compito del Cassiere della Cassa Ordinaria versare all’Ufficio Amministrativo Diocesano i contributi annuali, stabiliti dal Vescovo diocesano e dalla Conferenza Episcopale Pugliese entro il 31 ottobre, congiuntamente alla presentazione dei bilanci.

Art. 54 – Le norme per le esazioni e i pagamenti devono essere osservate anche nell’organizzazione di feste esterne, religiose e civili, in onore del/la Santo/a Titolare o per altre ricorrenze, in osservanza delle norme canoniche e civili in materia, come pure delle norme particolari della Conferenza Episcopale Pugliese.

Art. 55 – I REVISORI DEI CONTI

  • 1. I Revisori dei conti, Confratelli di provata onestà, sono eletti, a scrutinio segreto dal Consiglio, in numero di tre tra i membri della Confraternita, con esclusione dei Consiglieri.
  • 2. L’elezione esige la conferma del Vescovo diocesano.
  • 3. Nell’espletamento del loro incarico essi procedono collegial­mente a maggioranza di voti.
  • 4. Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno di essi, il Priore procederà con urgenza a convocare il Consiglio per l’elezione del sostituto Revisore, che resterà in carica fino al termine del triennio iniziato dal precedente.

Art. 56 – Sono compiti dei Revisori dei conti:

  1. a) controllare i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, della Con­fraternita con eventuali indicazioni contrarie al riguardo, prima della discussione in Consiglio;
  2. b) verificare gli adempimenti finanziari e l’esecuzione delle pie vo­lontà e dei legati pii.